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FAQ

Non c’è bisogno di alcuna iscrizione in quanto al Fondo MEF sono iscritti di diritto, ai sensi del dpr 211/1981 e del dpr 1034/1984,  tutti i dipendenti civili dell’amministrazione finanziaria (MEF e Agenzie fiscali) per tutta la durata del rapporto di lavoro, dalla data di effettiva assunzione in servizio alla data di cessazione. Pertanto dall’appartenenza ai ruoli MEF o Agenzie fiscali discende l’iscrizione di diritto al Fondo MEF e il relativo diritto ad ottenere, tra l’altro, le prestazioni annuali previste dalle circolari di riferimento. E’ necessario però, per poter usufruire delle sovvenzioni, che l’iscritto si accrediti all’Area riservata, tramite il proprio Ufficio del personale.
E’ stata istituita un' Area riservata agli iscritti nella quale è possibile consultare, modificare i propri dati e visualizzare lo stato di lavorazione delle sovvenzioni richieste. Si può telefonare al numero 3371001912 nei giorni lavorativi indicati nella sezione Info utili presente nella home page, altresì chiedere informazioni via fax al numero 065413684.
Il numero telefonico del servizio informazioni (065914429) è per il momento sospeso.
Si ricorda che a causa dell'elevato numero di istanze pervenute, si danno informazioni sullo stato di lavorazione delle pratiche solo dopo 90 giorni dalla data di trasmissione dell’istanza al Fondo.
L'elenco completo delle FAQ è disponibile nella sezione Area riservata del Fondo di Previdenza.
Si accede tramite la sezione Area riservata iscritti presente nella homepage del sito internet del Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
All'interno della sezione Area riservata, cliccare su "Richiedi la password di accesso", inserire il proprio codice fiscale, cliccare sul tasto continua, e in automatico sarà recapitata una mail con la nuova password sulla casella di posta elettronica istituzionale o personale.
Una volta eseguita la procedura per la richiesta della nuova password di accesso all'area riservata è possibile che il proprio indirizzo e-mail non sia corretto.
Per modificarlo cliccare su " Clicca qui se il tuo indirizzo email non è corretto."
Inserire il proprio Codice Fiscalel'indirizzo di posta elettronica corretto, confermarlo, e cliccare sul tasto Registrati. 
Adesso sarà possibile richiedere una nuova password di accesso all'area riservata che sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica corretto.
In tale situazione l’iscritto dovrà rivolgersi al proprio Ufficio del personale il quale tramite l’applicativo “IscrizioniWeb”, presente nella sezione Area Riservata – Area riservata amministrazioni del sito internet del Fondo (https://www.fondoprevidenzafinanze.it), provvederà ad effettuare una nuova richiesta di iscrizione.
Nel momento in cui la richiesta verrà presa in carico dal Fondo e lei risulterà già presente nei nostri archivi si provvederà alla riabilitazione della sua utenza.
Possono iscriversi al Fondo di previdenza come "Nuovi iscritti" i dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle Agenzie fiscali.
In tale situazione l’iscritto dovrà rivolgersi al proprio Ufficio del personale il quale tramite l’applicativo “IscrizioniWeb”, presente nella sezione Area Riservata – Area riservata amministrazioni del sito internet del Fondo (https://www.fondoprevidenzafinanze.it), provvederà ad effettuare una richiesta di iscrizione all'area riservata.
Nel momento in cui la richiesta verrà presa in carico e lavorata dal Fondo, arriverà tramite email una conferma di avvenuta iscrizione e pertanto da quel momento l'iscritto potrà accedere.
Per la risoluzione di problematiche connesse all'accesso nell'area riservata deve scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: area.riservata@fondoprevidenzafinanze.it, scrivendo nell'oggetto della mail "Errore di accesso". 
Inoltre, indicare nel testo della mail il proprio "Codice fiscale", un recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica istituzionale
 (ad es. nome.cognome@agenziaentrate.it; …).
Per visualizzare correttamente le pagine all'interno dell'area riservata è necessario utilizzare solamente browser di ultima generazione (Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari, etc..), per cui occorre verificare quale tipo di browser sta utilizzando ed eventualmente procedere al suo aggiornamento.
Nel caso in cui non abbia ricevuto la mail con il file in formato pdf, può accedere nuovamente alla sua Area riservata nella sezione Posizione e richiedere in modo autonomo l'invio della Richiesta inviata precedentemente. Si consiglia comunque di verificare sempre nella sezione Anagrafica iscritto, che il proprio indirizzo e-mail sia corretto e che la mail non sia andata a collocarsi nella cartella SPAM.
Le comunicazioni relative alla pratiche (accoglimento/rigetto/liquidazione parziale) vengono inviate nella propria Area riservata, nella sezione Posizione.
L’indennità erogata da questo Fondo ai sensi del dpr n. 1034/1984 viene assoggettata tassazione per l’intero ammontare, per effetto del disposto di cui agli artt. 17-19 dpr n. 917/1986 (TUIR). Con circ. n. 2 del 5.02.1986, l’Amministrazione Finanziaria nel chiarire che, per il settore pubblico, le “altre indennità e somme” di cui alla lettera a) del primo comma del citato art.17, sono costituite, essenzialmente, dagli emolumenti da Fondi o Casse di previdenza i quali corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per tutti gli anni di effettivo servizio prestato presso l’Amministrazione che eroga il trattamento, ha stabilito che le stesse sono imponibili per l’intero ammontare netto. Se l’indennità è connessa alla cessazione del rapporto di lavoro l’aliquota IRPEF da applicare deve essere la stessa calcolata dall’Ente (INPS ex INPDAP) che ha provveduto al pagamento dell’indennità principale di fine rapporto secondo quanto disposto dal citato art. 19 del TUIR. Si precisa inoltre che sulla determinazione dell’importo dell’indennità erogata da questo Fondo non ci sono state contribuzioni a carico degli iscritti. Infatti l’indennità è formata esclusivamente dalle entrate previste dall’art. 2 del dpr 1034/1984 che sono tutte di derivazione erariale (versamenti derivanti dall’attività istituzionale del Ministero dell’Economia e Finanze e delle Agenzie fiscali) non essendo previsto alcun contributo a carico dell’iscritto e per tale motivo l’indennità in questione è soggetta tassazione per l’intero ammontare, per effetto del disposto di cui art. 17 dpr n. 917/1986, con l’aliquota IRPEF calcolata dall’Ente che ha provveduto al pagamento dell’indennità principale di fine rapporto (c.d. tassazione separata). Gli importi erogati non vanno dichiarati dai percipienti essendo assoggettati a tassazione separata.
Il contributo scolastico viene concesso ai figli degli iscritti al Fondo di previdenza deceduti in attività di servizio che erano presenti nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia del Demanio. E' limitato ad un solo orfano per famiglia ed è concesso per la frequenza di Istituti di istruzione primaria (scuola elementare), secondaria di primo e secondo grado (scuole medie e superiori) e di Università, Scuole universitarie ed altri Istituti di istruzione superiore equiparati e Master universitari sia di I che di II livello.
Il Modello BSO ver_25/01/2024 in formato editabile, messo a disposizione dal Fondo è reperibile nella sezione "MODULISTICA" del sito internet del Fondo di previdenza.
La domanda dovrà essere presentata dal Coniuge superstite o dal Figlio, se maggiorenne, o dal Tutore direttamente agli Uffici del Fondo, sito in Roma, Via Luigi Ziliotto 31, 00143 Roma, oppure presso l'Ufficio di appartenenza dell'iscritto o utilizzando il servizio postale.
La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 15 maggio 2024.
Qualora non fosse possibile aumentare lo stanziamento, si provvederà a ridurre proporzionalmente l'importo della sovvenzione al fine di consentire a tutti gli aventi diritto l'erogazione del contributo.
  1. Per le domande presentate direttamente al Fondo, la data del protocollo del Fondo.
  2. Per le domande presentate all'Ufficio di appartenenza dell'iscritto, la data di protocollo dell'Ufficio;
  3. Per le domande spedite con raccomandata postale, la data del timbro postale;
  4. Per le domande spedite per posta ordinaria, la data del protocollo di arrivo al Fondo.
No, l'attestazione ISEE 2024 per la richiesta del contributo "frequenza anno 2022/2023, iscrizione anno 2023/2024", non deve essere superiore ad euro 60.000,00.
Si, se suo figlio/figlia è al primo anno di Università dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'anno scolastico/accademico 2022/2023, l'ultimo anno che ha frequentato dell'istituto di istruzione di secondo grado con la denominazione, l'indirizzo e recapito mail, e per l'anno scolastico/accademico 2023/2024 il primo anno di corso di Laurea con la denominazione, l'indirizzo, la Facoltà ed il recapito e-mail.
No, il Contributo Scolastico spetta ai figli degli iscritti deceduti in attività di servizio, dipendenti di ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell'Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia del Demanio.
Perché lo prevede il regolamento art. 11, punto 4 lett. b.
No, per presentare la domanda di erogazione del Contributo scolastico, relativa all'iscrizione al primo anno a corsi universitari di laurea (primo livello) o laurea magistrale a ciclo unico, bisogna avere conseguito nell’anno scolastico "2022/2023" il diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario).
Il documento in corso di validità che deve essere allegato alla domanda è quello (del Coniuge superstite, o del Figlio se maggiorenne o del Tutore), che presenta la domanda per l'erogazione del contributo scolastico del figlio/a studente.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione è parte integrante del Modello BSO ver_25/01/2024 pagina 2, reperibile nella sezione MODULISTICA presente nella homepage del sito internet del Fondo di previdenza.
Le coordinate bancarie corrette possono essere comunicate inviando una mail a: sovv.orfani@fondoprevidenzafinanze.it, indicando anche le generalità dell'iscritto deceduto in attività di servizio e dello studente per cui è stato richiesto il contributo scolastico.
No, la presentazione della domanda priva di firma e data, risulta carente dei requisiti di ammissione e incompleta, quindi determina l'automatica esclusione e la mancata assegnazione del contributo.
Tuttavia, è possibile presentare nuovamente la domanda (Modello BSO_ver 25/01/2024), debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, entro i termini di scadenza del Bando.
No. Gli studenti che nell'anno accademico 2023/2024 hanno effettuato un cambio di facoltà anche essendo in regola con tutti gli esami non possono partecipare al bando.
Se la domanda è stata solo inserita a sistema ma non è stata spedita può entro i termini di scadenza del bando farne un'altra e inviarla, se la domanda invece è stata già spedita può inviare un fax al numero 065413684 o una mail alla casella di posta borse.studio@fondoprevidenzafinanze.it e richiedere l'annullamento della stessa e poi provvedere entro i termini di scadenza a farne una nuova.
In questo caso può inviare copia firmata del documento di identità al seguente indirizzo mail sovv.orfani@fondoprevidenzafinanze.it o tramite FAX al numero 065413684.