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Che
cos'è il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e
delle Finanze?
Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze è un ente di diritto
pubblico istituito con decreto del presidente della Repubblica 17 marzo
1981, n. 211 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica
Italiana n. 133 del 16.05.1981) che ha unificato i vari fondi di
previdenza esistenti per il personale del Ministero delle Finanze
(catasto, servizi tecnici erariali, tasse e imposte indirette, dogane, UTIF, ….). Il regolamento del Fondo è stato approvato con decreto del
presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 42 del 18.02.1985).
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Che
cosa fa il Fondo di
Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze?
Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze eroga prestazioni di
carattere previdenziale ed assistenziale a favore degli iscritti. E'
iscritto automaticamente all'atto della costituzione del rapporto di
lavoro il personale
appartenente all’Amministrazione Finanziaria, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato
(l'iscrizione al Fondo per tale personale decorre dal 01.05.1994) e dal
01.01.2010 il
personale del
Dipartimento del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi.
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I
dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato possono ottenere
le sovvenzioni del Fondo?
I dipendenti assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato possono ottenere le sovvenzioni;
naturalmente le spese devono essere state sostenute nel
periodo di vigenza del contratto.
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Chi
sono i familiari degli iscritti che possono ottenere le sovvenzioni? Cosa si
intende per familiari conviventi e fiscalmente a carico?
Le sovvenzioni possono essere erogate anche per i familiari fiscalmente a
carico dell’iscritto.
Si considerano a carico purché non abbiano conseguito un reddito annuo
superiore a euro 2.840,51
-
il coniuge e i figli
-
se convivono con l’iscritto (così come da certificazione anagrafica) i
genitori(anche adottivi), i fratelli e sorelle, i discendenti dei figli,
il coniuge separato, i generi e nuore, i suoceri, ascendenti prossimi
anche naturali
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Sono
separato, mia figlia vive con mia moglie, per cui la residenza anagrafica è
diversa dalla mia, posso chiedere la sovvenzione per spese mediche intestate a
mia figlia?
Se il figlio è a carico dell’iscritto sì, a prescindere dalla effettiva
convivenza.
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I
pensionati sono ancora iscritti al Fondo?
Il diritto ad ottenere le sovvenzioni del Fondo cessa con la risoluzione
del rapporto di lavoro. Il pensionato tuttavia potrà richiedere la
sovvenzione per le spese mediche sostenute nel periodo di servizio (purché
non anteriori a due anni).
I superstiti dei pensionati possono ottenere la sovvenzione per il
decesso.
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