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Sono
andato in pensione. Cosa devo fare per ottenere l'indennità aggiuntiva dal Fondo?
Gli Uffici che amministrano il personale, entro trenta giorni
dalla data della cessazione dal servizio, trasmettono al Fondo la scheda dei
servizi e lo stato matricolare del dipendente. Per accelerare le operazioni di
liquidazione l'iscritto avrà cura di trasmettere (anche via fax n.ro 065413684)
copia del cedolino stipendiale relativo all'ultima mensilità percepita, nonché le coordinate bancarie o postali necessarie per
l’accredito della somma.
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Entro
quanto tempo il Fondo mi deve liquidare l'indennità?
L’indennità di cessazione dal servizio viene liquidata entro
centoventi giorni dall’acquisizione degli elementi necessari. Nei casi di
dimissioni volontarie dal servizio l’erogazione avverrà decorsi sei mesi dalla
data di cessazione e comunque non oltre i successivi tre mesi (art. 3 comma 2 L.
140/1997).
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Sono
iscritto al Fondo dal 1 gennaio 2010. Come
mi viene calcolato il TFR?
Il TFR è commisurato agli anni di iscrizione al Fondo.
La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno
intero e si trascura il periodo inferiore o uguale a sei mesi.
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Ho
percepito la liquidazione da parte del vecchio fondo tasse. Quegli anni già
liquidati mi vengono riconteggiati?
Nel caso l’iscritto abbia già percepito una indennità di
liquidazione dai soppressi fondi di previdenza di settore presenti nel Ministero
delle Finanze (catasto, servizi tecnici erariale, tasse e imposte indirette,
dogane, UTIF ecc..), per chiedere la valutazione complessiva dell’intero periodo
prestato nell’Amministrazione Finanziaria dovrà produrre apposita istanza di
ricongiunzione (modello
B). In tal caso dall’indennità sarà detratta quella già percepita,
maggiorata degli stessi interessi previsti per le anticipazioni.
L'istanza va prodotta al Fondo o all'Ufficio di appartenenza
entro la data della cessazione dal servizio. Il mancato rispetto di questo
termine determina l'impossibilità della ricongiunzione.
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Ho
percepito l'anticipazione. Quando andrò in pensione quanto dovrò restituire?
Alla data di cessazione dal servizio verrà detratto dalla
liquidazione l’importo dell’anticipazione maggiorato degli interessi
semplici.
Gli interessi vengono calcolati in misura semplice in base al diverso
tasso di variazione intervenuto nel tempo, dalla data di percezione
dell'anticipazione fino alla data di cessazione dal servizio (fino al
15.12.1990 pari al 5% annuo; dal 16.12.1990 al 31.12.1996 pari al 10%
annuo; dall'1.1.1997 al 31.12.1998 pari al 5% annuo; dall'1.1.1999 al
31.12.2000 pari al 2,5% annuo; dall'1.1.2001 al 31.12.2001 pari al 3,5%
annuo; dall'1.1.2002 al 31.12.2002 pari al 3% annuo; dall'1.1.2003 al
31.12.2009 quello convenzionale pari al 2,5%. Dall'1.1.2010 viene
applicato il tasso legale fino al 31.12.2010 all'1%, dall'1.1.2011
all'1,5%).
L’importo degli interessi dovuti non potrà tuttavia mai superare
l’importo dell’anticipazione.
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Sono
stata assunta come trimestrale ed ho effettuato vari periodi a tale titolo
con diverse interruzioni, poi sono diventata di ruolo. Ora sono in pensione.
Il periodo come pre ruolo vale ai fini del Fondo?
Il periodo precedente l'immissione nei ruoli se reso in
modo discontinuo, vale solo se le interruzioni sono state inferiori ai sei
mesi.
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Il
periodo reso come copista ipotecaria vale ai fini del Fondo?
Tra i soppressi fondi di previdenza di settore presenti nel Ministero
delle Finanze (catasto, servizi tecnici erariale, tasse e imposte
indirette, dogane, UTIF ecc..), e poi confluiti nell’attuale Fondo, non vi
era quello dei copisti ipotecari.
Il suddetto personale è stato inquadrato nella categoria del personale non
di ruolo del Ministero delle Finanze dal 3.12.1969. Pertanto è solo da
tale data che il periodo reso dagli ex copisti ipotecari sarà computato ai
fini dell’indennità di cessazione dal servizio erogata dal Fondo.
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I
dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ottengono
l'indennità sulla base di quale anzianità di iscrizione al Fondo?
Il personale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stato
iscritto al Fondo a decorrere dal 1.09.98.
Tuttavia ai fini dell’indennità di cessazione dal servizio (e
dell’anticipazione) gli viene riconosciuta un’anzianità virtuale dal 1
maggio 1994, pertanto tale indennità viene corrisposta computando il
servizio da quella data.
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Cosa devono fare gli eredi dell'iscritto
deceduto per ottenere l'indennità?
In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio,
il diritto all’indennità spetta in ordine di precedenza:
- al coniuge superstite (quando non vi sia sentenza passata in giudicato
di separazione personale addebitata al medesimo o ad entrambi i coniugi)
e/o figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi,
purché a carico dell’iscritto al momento del decesso o permanentemente
inabili al lavoro;
- ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi non a
carico;
- ai genitori;
- ai fratelli e sorelle, permanentemente inabili al lavoro o minorenni,
purché non coniugati;
- alle persone o enti designati dall’iscritto con disposizione di ultima
volontà;
- ai fratelli e sorelle maggiorenni.
I beneficiari devono produrre documentazione (o
autocertificazione resa a norma del DPR 445/2000), dalla quale risulti il
possesso delle suddette condizioni.
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Vorrei
andare in esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72 D.L. 112/2008. Quando e
come mi verrà liquidata l'indennità di cessazione dal servizio?
Il Fondo liquiderà il trattamento di fine rapporto all'atto del
collocamento a riposo, computando nella liquidazione il periodo trascorso
in posizione di esonero dal servizio.
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