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Fondo di Previdenza per il personale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze

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FAQ

 


 

INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

Sono andato in pensione. Cosa devo fare per ottenere l'indennità aggiuntiva dal Fondo?

Gli Uffici che amministrano il personale, entro trenta giorni dalla data della cessazione dal servizio, trasmettono al Fondo la scheda dei servizi e lo stato matricolare del dipendente. Per accelerare le operazioni di liquidazione l'iscritto avrà cura di trasmettere (anche via fax n.ro 065413684) copia del cedolino stipendiale relativo all'ultima mensilità percepita, nonché le coordinate bancarie o postali necessarie per l’accredito della somma.

 

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Entro quanto tempo il Fondo mi deve liquidare l'indennità?

L’indennità di cessazione dal servizio viene liquidata entro centoventi giorni dall’acquisizione degli elementi necessari. Nei casi di dimissioni volontarie dal servizio l’erogazione avverrà decorsi sei mesi dalla data di cessazione e comunque non oltre i successivi tre mesi (art. 3 comma 2 L. 140/1997).

 

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Sono iscritto al Fondo dal 1 gennaio 2010. Come mi viene calcolato il TFR?

Il TFR è commisurato agli anni di iscrizione al Fondo.

La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura il periodo inferiore o uguale a sei mesi.

 

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Ho percepito la liquidazione da parte del vecchio fondo tasse. Quegli anni già liquidati mi vengono riconteggiati?

Nel caso l’iscritto abbia già percepito una indennità di liquidazione dai soppressi fondi di previdenza di settore presenti nel Ministero delle Finanze (catasto, servizi tecnici erariale, tasse e imposte indirette, dogane, UTIF ecc..), per chiedere la valutazione complessiva dell’intero periodo prestato nell’Amministrazione Finanziaria dovrà produrre apposita istanza di ricongiunzione (modello B). In tal caso dall’indennità sarà detratta quella già percepita, maggiorata degli stessi interessi previsti per le anticipazioni.

L'istanza va prodotta al Fondo o all'Ufficio di appartenenza entro la data della cessazione dal servizio. Il mancato rispetto di questo termine determina l'impossibilità della ricongiunzione.

 

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Ho percepito l'anticipazione. Quando andrò in pensione quanto dovrò restituire?

Alla data di cessazione dal servizio verrà detratto dalla liquidazione l’importo dell’anticipazione maggiorato degli interessi semplici.
Gli interessi vengono calcolati in misura semplice in base al diverso tasso di variazione intervenuto nel tempo, dalla data di percezione dell'anticipazione fino alla data di cessazione dal servizio (fino al 15.12.1990 pari al 5% annuo; dal 16.12.1990 al 31.12.1996 pari al 10% annuo; dall'1.1.1997 al 31.12.1998 pari al 5% annuo; dall'1.1.1999 al 31.12.2000 pari al 2,5% annuo; dall'1.1.2001 al 31.12.2001 pari al 3,5% annuo; dall'1.1.2002 al 31.12.2002 pari al 3% annuo; dall'1.1.2003 al 31.12.2009 quello convenzionale pari al 2,5%. Dall'1.1.2010 viene applicato il tasso legale fino al 31.12.2010 all'1%, dall'1.1.2011 all'1,5%).
L’importo degli interessi dovuti non potrà tuttavia mai superare l’importo dell’anticipazione.

 

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Sono stata assunta come trimestrale ed ho effettuato vari periodi a tale titolo con diverse interruzioni, poi sono diventata di ruolo. Ora sono in pensione. Il periodo come pre ruolo vale ai fini del Fondo?

Il periodo precedente l'immissione nei ruoli se reso in modo discontinuo, vale solo se le interruzioni sono state inferiori ai sei mesi.

 

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Il periodo reso come copista ipotecaria vale ai fini del Fondo?

Tra i soppressi fondi di previdenza di settore presenti nel Ministero delle Finanze (catasto, servizi tecnici erariale, tasse e imposte indirette, dogane, UTIF ecc..), e poi confluiti nell’attuale Fondo, non vi era quello dei copisti ipotecari.
Il suddetto personale è stato inquadrato nella categoria del personale non di ruolo del Ministero delle Finanze dal 3.12.1969. Pertanto è solo da tale data che il periodo reso dagli ex copisti ipotecari sarà computato ai fini dell’indennità di cessazione dal servizio erogata dal Fondo.

 

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I dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ottengono l'indennità sulla base di quale anzianità di iscrizione al Fondo?

Il personale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stato iscritto al Fondo a decorrere dal 1.09.98.
Tuttavia ai fini dell’indennità di cessazione dal servizio (e dell’anticipazione) gli viene riconosciuta un’anzianità virtuale dal 1 maggio 1994, pertanto tale indennità viene corrisposta computando il servizio da quella data.

 

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Cosa devono fare gli eredi dell'iscritto deceduto per ottenere l'indennità?

In caso di morte dell’iscritto in attività di servizio, il diritto all’indennità spetta in ordine di precedenza:

  1. al coniuge superstite (quando non vi sia sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al medesimo o ad entrambi i coniugi) e/o figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, purché a carico dell’iscritto al momento del decesso o permanentemente inabili al lavoro;
  2. ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi non a carico;
  3. ai genitori;
  4. ai fratelli e sorelle, permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purché non coniugati;
  5. alle persone o enti designati dall’iscritto con disposizione di ultima volontà;
  6. ai fratelli e sorelle maggiorenni.

I beneficiari devono produrre documentazione (o autocertificazione resa a norma del DPR 445/2000), dalla quale risulti il possesso delle suddette condizioni.

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Vorrei andare in esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72 D.L. 112/2008. Quando e come mi verrà liquidata l'indennità di cessazione dal servizio?

Il Fondo liquiderà il trattamento di fine rapporto all'atto del collocamento a riposo, computando nella liquidazione il periodo trascorso in posizione di esonero dal servizio.

 

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