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Entro
quanto tempo posso chiedere una sovvenzione al Fondo?
A norma delle vigenti circolari possono essere sovvenzionati
eventi accertati e/o insorti e spese sostenute in data non anteriore al biennio
dalla domanda.
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Che
cos'è il quinquennio e il tetto massimo erogabile nel quinquennio?
Il quinquennio è un periodo di cinque anni durante il quale l'iscritto non
può superare un tetto massimo di sovvenzioni. L’importo massimo
complessivo delle sovvenzioni erogabili per iscritto nel quinquennio
2011–2015 è di euro 20.000,00.
In caso di gravi malattie (dell'iscritto e dei familiari fiscalmente a
carico) elencate nella tabella A, il limite è elevato a 40.000,00 euro.
Non concorrono, per il calcolo dell’importo massimo, le sovvenzioni per
handicap, invalidità e decesso.
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Devo
fare una domanda di sovvenzione. Come faccio e cosa devo allegare?
Per poter accedere alle prestazioni occorre produrre
apposita istanza – completa di fotocopia del documento di identità -
secondo i modelli allegati, che devono essere compilati in tutti i campi
(indirizzi abitazione ed ufficio, coordinate
bancarie o postali, firma, etc.).
La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione
necessaria (fatture integre in originale, in caso di prima
istanza, autocertificazione con indicazione dell'ufficio di
servizio e la data di iscrizione al Fondo, prescrizioni mediche, certificazioni sanitarie e, ove
necessario, cartelle cliniche).
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Dove
trovo i modelli per effettuare la domanda di sovvenzione?
Il modello della domanda è allegato alla
circolare e scaricabile dal sito Internet del Fondo.
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Dove
trovo i modelli per effettuare le autocertificazioni?
I modelli delle domande
sono complete di autocertificazione, pertanto è necessario allegare
fotocopia del documento di identità del dichiarante.
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Dopo quanto
tempo ottengo la sovvenzione richiesta?
Completata l’istruttoria delle anticipazioni,
sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali (durata massima
90 giorni), la pratica verrà deliberata nella prima seduta mensile utile
del Consiglio di Amministrazione.
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Ho
comprato un paio di occhiali ed ho trasmesso la fattura in originale. Perché
mi avete chiesto di inviare anche lo scontrino?
Le spese sanitarie vengono rimborsate su presentazione di
fattura; tuttavia qualora per la medesima prestazione viene rilasciato sia
lo scontrino fiscale che la fattura, occorre inviare entrambi i documenti
onde evitare la possibilità di una duplicazione di rimborso.
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Oltre
alla sovvenzione erogata dal Fondo per una ricevuta e/o fattura, posso avere
anche il rimborso nel 730 indicando l'intero importo della fattura/ricevuta
nelle spese mediche, presentando al CAF copia conforme all'originale della
ricevuta/fattura stessa?
Si possono portare in detrazione le spese sanitarie
effettivamente sostenute, pertanto - in base alla
Risoluzione n. 35 del 08.03.2007 a cui si rinvia - è possibile:
- portare in detrazione l'importo delle fatture a cui
deve essere sottratto l'importo rimborsato dal Fondo;
- detrarre l'intero importo della fattura salvo
dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata il rimborso
ricevuto dal Fondo.
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Sono
in posizione di esonero dal servizio ai sensi dell'art. 72 D.L. n. 112/2008.
In questo periodo posso chiedere le sovvenzioni per spese mediche al Fondo?
Il personale in posizione di esonero dal servizio ha diritto alle sovvenzioni da parte del Fondo
(delibera C.d.A. del 25 luglio 2011).
Il periodo dell'esonero verrà conteggiato, inoltre, ai fini
della liquidazione dell'indennità di cessazione dal servizio.
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Sono
iscritto al Fondo dal 1° gennaio 2010. Posso
presentare domanda per spese sanitarie?
Gli iscritti al Fondo possono presentare le domande di sovvenzione, purché
le fatture per spese sanitarie siano relative al periodo di iscrizione al
Fondo pertanto devono avere data successiva al 1° gennaio 2010.
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Sono
andato in pensione il 31 dicembre 2010. Posso chiedere il rimborso delle
spese mediche sostenute?
Certamente; può chiedere la sovvenzione per le spese sanitarie (entro due
anni dal sostenimento) che ha effettuato quando era in attività di
servizio. Si applicheranno, tuttavia, alla domanda di rimborso i criteri
in vigore alla data di collocamento a riposo; si applicheranno pertanto le
percentuali di rimborso di quel periodo e qualora abbia superato il limite
erogabile, nulla le potrà essere rimborsato.
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